Statuto

Allegato A dell’Atto Costitutivo

STATUTO
dell’Associazione di Promozione Sociale “EMMA APS”

Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore (in seguito denominato CTS) e successive modifiche, l’Associazione di Promozione Sociale “EMMA APS” (in seguito denominata Associazione).
La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS, alla data di iscrizione nel RUNTS.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati e ne favorisce la partecipazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione di qualsiasi natura. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano.
Potrà istituire, su delibera dell’Assemblea, uffici e sedi operative altrove.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Durata
L’associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopi e finalità
L’Associazione è indipendente, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale di cui al successivo art. 4.
L’Associazione condivide e promuove i principi dell’autogestione, della solidarietà, della partecipazione, del mutualismo e si riconosce in tutto quanto espresso nella sua Carta dei Principi.
L’Associazione si propone di perseguire e conseguire le seguenti specifiche finalità:

  • promuovere il consumo critico, l’economia solidale, gli stili di vita sobri e sostenibili, la diffusione di prodotti biologici, naturali ed eco-compatibili;
  • sostenere i produttori etici attenti alla sostenibilità sociale ed ecologica delle produzioni, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un’equa remunerazione del loro lavoro;
  • promuovere la coesione sociale e l’accessibilità a prodotti etici e di qualità, per la più vasta platea possibile;
  • sostenere progetti innovativi nel campo della produzione e della distribuzione, anche attraverso forme di compartecipazione attiva e condivisione del rischio;
  • contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, promuovendo la riduzione dei rifiuti e degli sprechi, il risparmio energetico, l’incentivazione del riuso e del riciclo dei beni durevoli e l’utilizzo di sistemi di logistica coordinata;
  • favorire la crescita, la consapevolezza ed il benessere delle persone, in un equilibrio armonioso con la natura e la società, promuovendo una cultura della convivialità e della partecipazione attiva.

Art. 4 – Attività di interesse generale
Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 3, l’Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle attività di interesse generale di cui ai seguenti commi dell’art. 5 del CTS:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
w) promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nello specifico, l’Associazione intende realizzare le seguenti attività:
a) acquisti collettivi finalizzati alla distribuzione, senza applicazione di alcun ricarico, ai soci ed ai loro familiari, di generi alimentari e non alimentari rispondenti ai requisiti indicati nella Carta dei Principi, secondo le indicazioni e le esigenze espresse dai soci stessi, mutuando le pratiche e la filosofia dei Gruppi di Acquisto Solidale;
b) ove possibile, la realizzazione di patti con i produttori per la programmazione delle produzioni, la co-produzione, il pre-finanziamento, il pre-acquisto e la condivisione dei rischi;
c) attività di promozione di pratiche contro lo spreco alimentare e il consumo di risorse, proponendo il riciclo, la riparazione, il riuso e il consumo consapevole;
d) supporto logistico ai soci e ad altri enti, associazioni e gruppi informali con cui ha relazioni di rete;
e) attività di promozione e di sperimentazione (corsi, laboratori di autoproduzione) sull’agricoltura biologica e la cura del territorio, anche mediante la produzione di materiali informativi (video, cartacei, multimediali) e la partecipazione a progetti e reti locali e territoriali affini, nonché a mercati contadini, mostre e fiere;
f) organizzazione di attività culturali (incontri, assemblee, convegni, conferenze, seminari, laboratori aperti al pubblico) di informazione, formazione e divulgazione per diffondere la conoscenza e la consapevolezza su temi quali: alimentazione e salute, produzione alimentare, modelli eco-compatibili di produzione agricola, artigianale e di economia locale, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, materiali ecologici e loro impiego, finanza etica, biodiversità, benessere psico-fisico e cura del sé;
g) promozione di una cultura partecipativa, coesiva, inclusiva attraverso la realizzazione di corsi, seminari, conferenze, forum, convegni, gruppi di studio, laboratori artistici;
h) promozione e sviluppo di sistemi di scambio non monetari per creare e rafforzare i rapporti di solidarietà e coesione sociale (banca del tempo, buoni circolari, ecc);
i) partecipazione a bandi pubblici o privati per l’erogazione di risorse finanziarie da destinare alle finalità sociali;
l) qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra citate, nonché tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, coerenti con quanto espresso dalla Carta dei Principi.
L’Associazione potrà aderire a reti ed altre forme associative che abbiano obiettivi in linea con le finalità e l’oggetto sociale dell’Associazione.
Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestate in forma volontaria dai propri associati.
In caso di manifestazioni, eventi, ecc. afferenti gli scopi istituzionali, l’Associazione potrà avvalersi della attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita di persone non associate.
L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo.
Tuttavia l’Associazione, nei limiti e modi previsti dal Regolamento interno, può rimborsare al volontario le spese vive effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate, a fronte dei relativi documenti giustificativi.

Art. 5 – Soci
Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che, accettando Statuto, Carta dei Principi e Regolamento interno e condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnare una parte del proprio tempo per la realizzazione delle finalità istituzionali.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 9.
Sono previste due tipologie di soci: Soci Fondatori e Soci Ordinari.
Il numero dei soci è illimitato.
Tutti i soci, indipendentemente dalle cariche ricoperte, hanno parità di diritti e di doveri.
Tutti i soci sono eleggibili a qualsiasi carica prevista dall’Associazione.

Art. 6 – Ammissione
L’ammissione a socio è soggetta ad accettazione da parte del Collettivo di Gestione, a seguito della presentazione della domanda di adesione (secondo il modello predisposto dall’Associazione in formato cartaceo o digitale); l’esito della delibera viene comunicato al richiedente entro 10 giorni; in caso di accettazione, il richiedente viene inserito nel Libro Soci ed è tenuto al versamento della quota associativa annuale: solo da quel momento acquisisce i diritti sociali.
In caso di rigetto della richiesta di adesione, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 10 giorni, il richiedente può effettuare ricorso all’Assemblea dei Soci, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Art. 7 – Quota associativa
La quota associativa è annuale, copre l’intero esercizio sociale ed il suo importo viene stabilito dall’Assemblea.
La quota associativa non è restituibile, né trasferibile.
La quota associativa non è frazionabile; per il rinnovo annuale, deve essere versata in unica soluzione entro il 31 gennaio.
I soci non in regola con il versamento della quota associativa, vedono sospesi i propri diritti di partecipazione fino ad avvenuta regolarizzazione.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci
I soci in regola con il versamento delle quote associative hanno il diritto di:
– partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto direttamente o per delega;
– eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
– esaminare tutti i documenti sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno;
– approvare il bilancio di esercizio;
– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
concorrere all’elaborazione ed approvare il programma delle attività.
I soci sono tenuti a:
– rispettare il presente Statuto, la Carta dei Principi, il Regolamento Interno e le decisioni degli organi sociali;
– svolgere le attività concordate, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dall’Assemblea.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.
Il socio può, in qualunque momento, recedere dall’Associazione, previa comunicazione scritta al Collettivo di Gestione, il quale dovrà ratificare il recesso con apposita delibera e annotare la data sul Libro Soci. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Tuttavia, permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento Interno, dalla Carta dei Principi e dalle deliberazioni degli organi sociali, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, previa diffida, può essere escluso dall’Associazione stessa.
Il provvedimento di esclusione, opportunamente motivato, viene comunicato in forma scritta al socio dal Collettivo di Gestione; il socio può presentare ricorso scritto all’Assemblea entro 30gg dal ricevimento della comunicazione. L’Assemblea, alla prima riunione utile e comunque non oltre 60gg dalla data del ricorso, convoca in contraddittorio l’associato e delibera in via definitiva sull’esclusione, la quale ha validità dal giorno successivo alla notifica motivata del provvedimento e all’annotazione sul Libro Soci.
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Art. 10 – Organi sociali e Cariche amministrative
Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– l’Organo di Amministrazione denominato Collettivo di Gestione;
– l’Organo di Controllo (al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 30 comma 2 del CTS).
Sono Cariche amministrative:
– Il Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere.
Tutti gli organi e le cariche amministrative sono elettivi; la loro durata è decisa dall’Assemblea.
Le prime cariche amministrative sono elette in sede di costituzione dell’Associazione, riportate nell’Atto Costitutivo e ricoperte dai Soci Fondatori.
Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci, è l’organo decisionale dell’Associazione.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.
Ciascun socio ha un voto.
Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 soci.
L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
La convocazione dell’Assemblea avviene in due forme:
– attiva, mediante comunicazione individuale scritta, tramite mezzo elettronico che ne certifichi la ricezione (email, whatsapp, ecc), posta ordinaria o lettera a mano con firma per ricevuta;
– passiva, mediante affissione in bacheca soci nei locali dell’Associazione e pubblicazione sul sito web dell’Associazione.
La convocazione contiene luogo, data e ora della riunione e l’ordine del giorno; viene inviata almeno 10gg prima, sia in caso di Assemblea Ordinaria che in caso di Assemblea Straordinaria.
Nel caso in cui il numero di soci superasse quota 500, l’Assemblea può deliberare, in apposito Regolamento, altre idonee modalità di convocazione e svolgimento.
In presenza delle necessarie condizioni tecniche, è ammessa la partecipazione in videoconferenza e/o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente nominato al momento.
Le discussioni e le deliberazioni sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal Segretario dell’Associazione, che lo sottoscrive insieme al Presidente; il verbale viene inserito nel Libro Verbali.

Art. 12 – Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto di voto.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente e si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea può inoltre essere convocata ogni qual volta il Collettivo di Gestione ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea Ordinaria opera applicando il metodo del consenso e si dà l’obiettivo primario di deliberare con la più alta maggioranza possibile. Le delibere devono essere conformi e coerenti con quanto definito dalla Carta dei Principi e dallo Statuto. In caso contrario, si applica l’art. 23 del Codice Civile.
L’Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:
– nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quando previsto, l’Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– delibera sulla durata degli organi sociali e sulla istituzione di eventuali altre cariche sociali oltre a quelle stabilite all’art. 10;
– approva il bilancio di esercizio;
– approva l’eventuale bilancio sociale, in caso di raggiungimento delle soglie di legge;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione degli associati e di rigetto delle domande di adesione;
– approva l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
– approva il Regolamento interno e le sue modifiche;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza;
– ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea, adottati dal Collettivo di Gestione e/o dal Presidente per motivi di urgenza;
– fissa l’ammontare della quota associativa annuale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente quando il Collettivo di Gestione ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea Straordinaria delibera sugli oggetti espressamente riservati dalla legge alla sua competenza. In particolare:
– delibera sulle modificazioni dello Statuto;
– delibera lo scioglimento dell’Associazione;
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
– delibera sulle modifiche alla Carta dei Principi.
Per deliberare la modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Per deliberare la modifica alla Carta dei Principi occorre il voto unanime di tutti gli associati.

Art. 14 – Collettivo di Gestione
Il Collettivo di Gestione è l’organo amministrativo e di coordinamento dell’Associazione; opera in conformità alla Carta dei Principi, allo Statuto ed in attuazione delle decisioni dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Collettivo di Gestione è composto da un numero minimo di 5 (cinque) membri, nominati dall’Assemblea tra i soci.
Il primo Collettivo, nominato nell’Atto Costitutivo, resta in carica per 2 (due) anni, e comunque fino all’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio e di rinnovo delle cariche sociali.
La durata di quelli successivi viene deliberata dall’Assemblea.
I membri del Collettivo di Gestione sono rieleggibili.
Si applica l’art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Rientra nella sfera di competenza del Collettivo di Gestione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, sono compiti di questo organo:
– predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– provvedere agli eventuali adempimenti di cui all’art. 14 del CTS;
– portare all’attenzione dell’Assemblea gli elementi utili per la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione dei nuovi soci, le azioni atte a ricomporre le controversie interne e le eventuali azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori;
– stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni e sottoscrivere la partecipazione a bandi;
– eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
Il Collettivo si riunisce periodicamente, sulla base del calendario dallo stesso stabilito; si può inoltre riunire in qualunque momento lo si renda necessario, su convocazione del Presidente.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
Il Collettivo di Gestione opera applicando il metodo del consenso e si dà l’obiettivo primario di deliberare con la più alta maggioranza dei presenti.
I verbali del Collettivo sono redatti a cura del Segretario, che li firma insieme al Presidente, e conservati agli atti nel Libro Verbali del Collettivo.
In presenza delle necessarie condizioni tecniche, è ammessa la partecipazione in videoconferenza e/o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno, purché sia possibile verificare l’identità del componente del Collettivo che partecipa e vota.

Articolo 15 – Presidente
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Presiede il Collettivo di Gestione, convoca e presiede l’Assemblea, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.
In caso di necessità ed urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Collettivo di Gestione e/o dell’Assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Segretario.
In caso di dimissioni, revoca o definitivo impedimento, il Segretario convoca entro 30 giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente ed assume pro-tempore l’incarico.

Art. 16 – Segretario e Tesoriere
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’Associazione; redige e sottoscrive i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri.
Il Tesoriere cura l’attività contabile dell’Associazione e la conservazione della relativa documentazione, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Collettivo di Gestione, il bilancio di esercizio. Cura gli incassi ed i pagamenti, in conformità alle decisioni del Collettivo di Gestione. Al Tesoriere spetta anche l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti.
Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo è definito dall’Assemblea.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
Il Segretario ed il Tesoriere, temporaneamente impediti, sono sostituiti da altri membri del Collettivo di Gestione.
In caso di dimissioni o revoca, sono temporaneamente sostituiti da membri del Collettivo di Gestione, fino a nuova nomina.

Articolo 17 – Organo di Controllo
In caso di superamento delle soglie di cui all’art. 30 CTS, l’Assemblea nomina l’Organo di Controllo secondo le modalità previste dall’art. 30 stesso.
In caso di nomina, l’Organo di Controllo sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti.
Nel caso in cui i membri vengano scelti tra i soci, gli stessi non possono essere retribuiti.

Articolo 18 – Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato nelle attività istituzionali previste dal presente statuto e/o accantonato a copertura delle spese di gestione dell’anno successivo e/o in parte accantonato in un fondo di riserva e/o in un Fondo di Solidarietà.
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
– beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
– quote e contributi associativi;
– contributi, erogazioni liberali e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
– entrate derivanti da convenzioni, bandi o raccolte fondi;
– ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 19 – Bilancio di esercizio
L’esercizio sociale è stabilito dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio di esercizio, redatto in conformità all’art. 13 e all’art. 87 comma 3 e comma 6 CTS, è predisposto dal Collettivo di Gestione, reso disponibile ai soci almeno 30 giorni prima della discussione in Assemblea ed approvato entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio; il bilancio approvato deve essere depositato presso il RUNTS entro i termini previsti dall’art. 20 comma 5 del DM 106/2020.

Art. 20 – Scioglimento dell’Associazione
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo, individuati dall’Assemblea, che nomina il liquidatore.
Nel caso in cui l’Assemblea non individui gli enti a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, a norma dell’art. 9 comma 1 del CTS.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal predetto parere, sono nulli.

Art. 21 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.